Lo Sportello per l'edilizia:
Il nostro servizio
Lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Malo, ai sensi del DPR n. 380/01, testo unico in materia edilizia, esprime un modello gestionale che ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un unico referente con cui interloquire per tutto quanto attiene agli interventi di trasformazione edilizia nel territorio comunale. Lo S.E. costituisce perciò il punto di riferimento cui rivolgersi per l'avvio procedurale delle istanze edilizie e per seguirne le fasi istruttorie. E' momento di coordinamento nei complessi rapporti infra e intra-istituzionali con tutti gli organi chiamati ad esprimersi nel corso dei procedimenti avviati relativi alle istanze edilizie. Lo S.E. rilascia i provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia edilizia e paesaggistico-ambientale, svolge infine un'importante azione informativa per il cittadino, a cui lo stesso potrà rivolgersi per ricevere anche tutta la documentazione e la modulistica concernente i procedimenti edilizi.
Novità dal servizio:
Approfondimenti:
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Art. 79 bis - L. R. 61/85 - Lavori in quota
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Disciplina applicativa
Art. 79 bis - Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza.
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del rilascio del certificato di abitabilità.
